Sommario
Chi elegge il consiglio dei sanitari?
Il Consiglio dei Sanitari, nominato con provvedimento del Direttore Generale e presieduto dal Direttore Sanitario, è l’organismo di rappresentanza elettiva dell’Azienda, previsto dalla normativa per le aziende sanitarie e ospedaliere con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.
Chi nomina il direttore sanitario dell’azienda sanitaria?
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell’azienda secondo quanto disposto dai commi 1-quinquies e 7 dell’Art. 3 del decreto legislativo n.
Come vengono individuati i componenti elettivi del Consiglio dei sanitari?
L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun elettore partecipa con voto limitato all’ambito della componente di appartenenza indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione e’ chiamato a concorrere.
Quanto dura in carica un direttore generale di un azienda sanitaria?
La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell’incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo.
Quanto dura in carica il direttore sanitario?
L’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
Cosa fa il Collegio di direzione?
Supporta il Direttore Generale nelle funzioni di programmazione e di governo dell’Azienda, in particolare per le attività cliniche e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi.
Quanto dura in carica il Collegio di direzione?
tre anni
È nominato dal Direttore Generale e dura in carica per tre anni. Al Collegio di Direzione spettano le funzioni, per quanto compatibili, previste dall’art. 17 del D. Lgs.