Sommario
Che vuol dire rapporto giuridico?
Rapporto giuridico è la relazione tra due (o più) soggetti regolata dal diritto. Nel primo caso si parla di diritto assoluto (per es., proprietà e altri diritti reali; diritti della persona), nel secondo di diritto relativo (per es., obbligazioni).
Quali sono le situazioni giuridiche?
Appartengono alle situazioni giuridiche di vantaggio i diritti soggettivi, le potestà, le facoltà, le aspettative, gli interessi legittimi. Il diritto soggettivo consiste in un potere attribuito a un soggetto per la tutela diretta di un suo interesse.
Cosa si intende per situazione giuridica attiva?
Chi gode di una posizione giuridica è chiamato titolare e queste possono essere: – Situazioni giuridiche attive (diritti), l’interesse del titolare prevale su terzi; – Situazioni giuridiche passive (doveri), l’interesse del titolare è subordinato a quello di soggetti terzi.
Cosa occorre per parlare di rapporto giuridico?
Oggetto del rapporto giuridico è un bene, su cui cade un interesse tutelato dall’ordinamento. La tensione che spinge l’uomo verso un bene prende il nome di interesse; quando l’interesse è giudicato rilevante dall’ordinamento giuridico, esso può costituire oggetto di rapporti giuridici.
Cosa si intende per situazione giuridica attiva e passiva?
Le situazioni giuridiche passive Con il rapporto giuridico si vanno a definire quindi delle situazioni giuridiche. Esse vengono dette attive quando prevedono una posizione favorevole alla parte; passive quando, al contrario, prevedono la subordinazione degli interessi della parte a favore dell’altra.
Chi sono i soggetti nel rapporto giuridico?
Il rapporto giuridico è la relazione fra due soggetti regolata dal diritto oggettivo. Soggetto attivo è colui cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere o diritto soggettivo. Soggetto passivo è colui a carico del quale sta il dovere. In genere si parla di parti.
Che cos’è l’oggetto di un rapporto giuridico?
È una posizione o qualificazione in cui si trovano i soggetti e i beni o le cose “che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.) L’ordinamento disciplina una relazione immediata, assoluta e inerente tra il titolare del diritto e la cosa.